Cassazione, responsabilità del medico non si limita alla sua specialità

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Il nostro voto

Magari non proprio prescrivere l’esame di un’altra branca, ma raccomandarlo: questo deve fare uno specialista che ha escluso una patologia di sua competenza di fronte a un problema clinico che non si risolve, sulla base delle conoscenze delle linee guida ma anche perché la posizione di garanzia che da medico ha verso il paziente non si esaurisce con il fatto che quest’ultimo lo ha visto una volta sola. Con una recente sentenza la Cassazione dà così torto a un neurologo che non ha indagato anche con elettrocardiogramma il caso di una giovane donna affetta da perdite di coscienza transitorie. Il medico di famiglia l’aveva inviata per indagare una sospetta epilessia. Il neurologo aveva escluso tale patologia e sospettando crisi vagali aveva prescritto il Tilt test. Non ha indagato un possibile problema al cuore che invece alla fine ha portato a morte la ragazza dopo altre sincopi. Al momento del decesso, nel 2007, viene infatti accertata una cardiopatia aritmogena maligna che si sarebbe potuta rendere reversibile con un defibrillatore cutaneo. In 1° grado il neurologo, citato dai familiari della donna, è condannato anche per colpa grave, in appello la pena è estinta per prescrizione ma il medico è condannato a risarcire per colpa grave pagando una provvisionale di 70 mila euro. Gli si imputa di non aver prescritto un elettrocardiogramma a 12 derivazioni che avrebbe consentito una diagnosi differenziale rispetto a quella fatta di sincope neuromediata vasovagale, poi rivelatasi errata.

Il medico ricorre in corte d’appello, con i seguenti argomenti: lui non è il curante ma uno specialista interpellato per branca; non si desume un affidamento incondizionato della paziente a lui; l’ha visitata una volta e non ne è stato più ricontattato; ha chiesto il Tilt test convinto che la paziente avrebbe effettuato anche l’ecg. Lo specialista contesta la presunzione secondo cui uno specialista di una branca – neurologia – possa prescrivere un esame di altra branca – cardiologia. Ricorda che le società cardiologiche nel 2004 nelle loro raccomandazioni per queste sincopi includono il Tilt test. Ma il 3 novembre 2016 la Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado definendo il Tilt test “esame di secondo livello a bassa sensibilità e specificità” e ricordando che anche da specialista inoltre il medico ha una posizione di garanzia verso il suo paziente: tale funzione non si interrompe perché la paziente non torna più. Senza essere “pressata” verso l’effettuazione dell’ecg dopo il test neurologico che escludeva patologie la paziente si sentì rassicurata e non approfondì. Secondo le Linee guida, sintetizza la Corte d’Appello, l’unico accertamento idoneo a escludere l’origine cardiaca delle sincopi era l’ecg, che, invece, non fu mai eseguito. Il medico viene condannato, e la condanna è stata ora confermata il 12 gennaio scorso in Cassazione con la sentenza numero 15178/2018. La Suprema Corte non solo conferma i margini di discrezionalità del giudice sulla scelta di linee guida validate per i casi concreti, ma ribadisce che non si può parlare di colpa lieve in caso di negligenza quale quella configurata da una diagnosi la cui incompletezza “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna”. E cita il principio di causalità della colpa: il nesso tra un’omissione e un evento infausto non è determinato da un calcolo delle probabilità statistico, ma anche da un calcolo “logico” che a sua volta dev’essere fondato non solo su deduzioni logiche basate su generalizzazioni scientifiche, ma anche “su un giudizio induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulla particolarità del caso concreto”.

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